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Versamento copertura Assicurativa alunni

Versamento copertura Assicurativa alunni - quota annuale a.s. 2023/24

Utente TECH 004

da Tech 004

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Dando seguito alla precedente circolare Prot. 7150 del 13/10/2023 si ribadisce l’importanza della copertura assicurativa che si sostanzia con un versamento di € 7,00 e copre la responsabilità civile e gli infortuni dei vostri figli.
Si precisa che la polizza INAIL – che prevede soltanto alcune garanzie (morte, invalidità permanente con una franchigia del 5%, spese mediche tassativamente indicate) – non sostituisce le coperture assicurative di cui avete finora usufruito mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa integrativa, per i motivi di seguito specificati:

  1. La polizza integrativa indennizza l’assicurato a prescindere dall’esistenza di altre polizze pubbliche stipulate privatamente dall’assicurato stesso (OPERATIVITA’ A PRIMO RISCHIO).
  2. Le somme prestate dalla polizza integrativa sono note al momento della sottoscrizione, sono nettamente superiori di quelle garantite dall’INAIL e non dipendono da fattori quali età, sesso, reddito, ecc.
  3. L’INAIL copre esclusivamente gli infortuni. Sono esclusi i sinistri che ricadono in ambito di responsabilità civile a terzi. A tal proposito è bene ricordare che per qualsiasi attività inserita nel PTOF che vede coinvolti soggetti terzi (es. aziende ospitanti gli alunni per Viaggi d’istruzione , teatri, cinema, pinacoteche, ecc) è necessario avere una copertura di R.C.T. che li tuteli per i danni che gli alunni possono involontariamente arrecare durante le attività. In mancanza di una adeguata copertura di R.C.T. i terzi soggetti potrebbero decidere di non ospitarvi.
  4. L’INAIL non garantisce i sinistri accaduti agli alunni nel percorso casa-scuola-casa (Itinere).
  5. I sinistri di frequenza (quelli fino al 5% di I.P.) non sono coperti. Ad esempio: un infortunio occorso a un alunno per rottura denti che di solito è valutata intorno al 3% di I.P. sarebbe assorbito dalla franchigia.
  6.  Per usufruire delle prestazioni INAIL, l’assicurato non può scegliere lo specialista di fiducia o il Centro riabilitativo più comodo ma deve recarsi in una delle strutture indicate dall’INAIL. Se un assicurato risiede a centinaia di chilometri distante dal centro riabilitativo potrebbe risultare antieconomico effettuare un ciclo di cure ripetute.

Vi segnaliamo altresì che attraverso la copertura assicurativa (versamento di €7.00) molti dei sinistri che accadono quotidianamente a scuola, sono indennizzati, quali ad esempio:

  • La rottura di occhiali da vista (garanzia kasko occhiali non prevista dall’INAIL);
  • L’applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie (garanzia diaria da gesso non prevista dall’INAIL);
  • trauma della mano che determinano una microinvalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6% (INAIL applica una franchigia del 5%);
  • Annullamento viaggio organizzato a seguito di infortunio o malattia improvvisa (garanzia Annullamento viaggio non prevista dall’INAIL);

Gli eventi di cui sopra con la sola copertura INAIL, non sono indennizzati.

Istituto Comprensivo Statale “AMERIGO VESPUCCI”
Via G. Sgambati, 30 – 50127 Firenze  055/316383 055/375000
fiic81300v@istruzione.it fiic81300v@pec.istruzione.it
C.F. 80020350486 – Cod. Mecc. FIIC81300V
www.icamerigovespucci.edu.it

Per quanto sopra esposto, si ritiene importante il versamento dell’assicurazione per la tutela dei minori durante l’attività scolastica nel suo insieme e si invitano i genitori a garantire la copertura dell’assicurazione integrativa per i propri figli.
Tanto premesso e considerando che a oggi hanno versato una quota minima di alunni si proroga il termine di pagamento al 30 novembre 2023.
Per venire incontro alle famiglie saranno consegnati agli alunni il bollettino Pago Pa.
Trascorso il termine ultimo di cui sopra questa Amministrazione procederà al versamento e alla conseguente copertura assicurativa per i soli alunni paganti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Cantarella
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.l. 39/93

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